Il blocco del mutuo è entrato in vigore a partire dal 1 febbraio, e consente la sospensione delle rate del mutuo sottoscritto da tutte quelle famiglie che presentano notevoli difficoltà nel rimborso, a causa della forte crisi economica che ha inginocchiato gran parte dei contribuenti e delle piccole e medie imprese nella penisola italiana.
Il blocco dei mutui nasce da un accordo sottofirmato dall’ABI e le Associazioni dei Consumatori, secondo quanto previsto dal Ministero dell’Economia che ha avallato la proposta.
Con tale accordo, infatti, il mutuatario ha la possibilità di congelare le rate del contratto per almeno 12 mesi, ciò in rapporto a coloro che nell’anno finanziario 2009-2010 sono stati danneggiati per eventi quali la morte dell’intestatario del finanziamento, il suo improvviso stato di disoccupazione o il manifestarsi di gravi situazioni di insufficienza reddituale o una presumibile condizione di cassa integrazione.
Ogni eventuale deficienza deve essersi manifestata entro un periodo compreso tra il 1 e il 31 dicembre 2009, relativo a uno status reddituale del soggetto che non va a oltrepassare i 40 mila euro annui al netto.
Il blocco dei mutui, tuttavia, presenta delle limitazioni, inerenti a un ritardo dei pagamenti che non deve superare i 180 giorni a rata: la disposizione è stata estesa dopo la prima che prevedeva un limite massimo d’insolvenza di 90 giorni, ciò per facilitare maggiormente le famiglie in crisi, che possono giostrarsi entro un periodo di morosità fino a un massimo di 6 mesi.
Le richieste di avvio del blocco, pertanto, hanno ricevuto il nullaosta da questo febbraio, secondo una domanda scritta redatta in base a un modello già presente presso le maggiori banche e società di credito, o da richiedere direttamente all’ABI: una volta inoltrata la richiesta, trascorrerà un periodo di verifica della stessa, dopo la quale scatterà la sospensione del mutuo, decorsi 45 giorni lavorativi dall’invio cartaceo.